23 possibili competenze
Le materie sulle quali è possibile trasferire maggiore autonomie alle Regioni con statuto ordinario sono 23. Venti sono quelle di "legislazione concorrente", tre sono di competenza esclusiva dello Stato, ma possono essere trasferite alle Regioni in base all'articolo 116 della Costituzione. Non è possibile stabilire invece un regime di autonomia fiscale.

«Nel programma di governo c’è anche attenzione all’altra possibilità… le Regioni che lo chiedono in modo motivato possono ottenere una maggiore autonomia. Ci sono già delle trattative in corso. Le seguiremo con attenzione. Tanto più se queste iniziative si radicano su istituti di democrazia diretta».
Nel discorso programmatico pronunciato nel giorno della fiducia al Senato, nella lista degli obiettivi e orizzonti della legislatura, il premier Giuseppe Conte ha fatto riferimento esplicito alla questione autonomista del Veneto, ma non solo.
Le materie sulle quali è possibile trasferire maggiore autonomia alle Regioni con statuto ordinario sono 23. Venti sono quelle di "legislazione concorrente", come espressamente indicate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e sono: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Le altre tre materie, indicate nel secondo comma dell’articolo 117, sono di competenza esclusiva dello Stato, ma possono essere trasferite alle Regioni in base all'articolo 116 della Costituzione che prevede condizioni particolari di autonomia per quanto riguarda l’organizzazione della giustizia di pace; le norme generali sull'istruzione; e la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Autonomia fiscale? No
Dunque, come visto, non è possibile stabilire un’autonomia fiscale in senso stretto dal momento che sempre l'articolo 117 della Costituzionale elenca, tra le competenze esclusive dello Stato, la gestione della moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; la tutela della concorrenza; il sistema valutario; il sistema tributario e contabile dello Stato; l’armonizzazione dei bilanci pubblici; la perequazione delle risorse finanziarie.
Tempi e procedure
Il 28 febbraio, è stato firmato il preaccordo tra Governo e i governatori di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna.
Ora, con l’insediamento della ministra per gli Affari regionali, Erika Stefani, la Regione Veneto vuole accelerare la procedura per ottenere entro il 2018 una legge delega dello Stato. La legge deve essere approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di un'intesa fra lo Stato e la Regione interessata.