Statuti terzo settore, il vademecum per adeguarli bene

Realizzato dal Tavolo tecnico legislativo del Forum Nazionale del Terzo Settore, contiene una serie di indicazioni e suggerimenti per orientarsi tra le clausole da modificare. Una guida utile

Statuti terzo settore, il vademecum per adeguarli bene

Gli enti del terzo settore chiamati ad adeguare il proprio statuto alle indicazioni della riforma da oggi hanno uno strumento in più. È online il “Vademecum per le modifiche statutarie” realizzato nell’ambito del Tavolo tecnico legislativo del Forum Nazionale del Terzo Settore  e diffuso tra i propri associati. Come specificato nel testo di presentazione, si tratta di una serie di suggerimenti da utilizzare criticamente e non sostituisce il lavoro che ogni ente, eventualmente consigliato dai professionisti che già lo seguono, dovrà fare.

Come si spiega in un articolo del Cantiere terzo settore, il documento è rivolto alle organizzazioni di volontariato (Odv)associazioni di promozione sociale (Aps) e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) tenute ad adeguare gli statuti ma anche a qualsiasi altro tipo di ente non profit che prima o poi voglia iscriversi al registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

Nonostante la scadenza per la modifica degli statuti per gli enti del terzo settore potrebbe saltare a giugno 2020, infatti, molte organizzazioni stanno scegliendo di non proseguire in questa lunga odissea e adeguarsi al più presto alla nuova normativa.

Il vademecum fa riferimento soprattutto alla circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018, in cui si specificano tre possibili tipologie di norma del codice del terzo settore oggetto di adeguamento: inderogabili, derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria e norme che attribuiscono all’autonomia statutaria mere facoltà o “consigliate”. Il vademecum le analizza tutte, specificando se si tratti di clausole vere e proprie o di semplici suggerimenti.

Cosa fare dopo aver modificato il proprio statuto?
Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale dovranno consegnarlo ai relativi registri territoriali, attivi fino all’avvio del nuovo registro unico nazionale.
Le Onlus dovranno depositarlo presso il proprio registro all’Agenzia delle Entrate.
Le associazioni riconosciute e le fondazioni dovranno adeguare lo statuto con atto pubblico, cioè ricorrendo al notaio.
Gli altri enti non profit che non profit che non rientrano nelle categorie già citate, dovranno consegnare il proprio statuto modificato direttamente agli uffici territoriali del registro unico nazionale del terzo settore quando sarà attivo.

Lara Esposito – Cantiere terzo settore

Copyright Difesa del popolo (Tutti i diritti riservati)
Fonte: Redattore sociale (www.redattoresociale.it)