Minori, la Garante: bene il tribunale della famiglia, purché sia collegiale
Le osservazioni di Carla Garlatti in una lettera indirizzata al presidente del Senato e alle relatrici della riforma della giustizia civile. "Non condivisibile l'assegnazione delle delicatissime cause minorili a un giudice monocratico"
La riforma della giustizia civile è approdata in aula a Palazzo Madama. Il disegno di legge istituisce, tra l'altro, il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. A tale proposito l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Carla Garlatti, ha formulato una serie di osservazioni in una lettera indirizzata al presidente del Senato e alle relatrici. "È apprezzabile l'istituzione di un unico organo giudicante e di un unico organo requirente specializzato che superi l'attuale suddivisione di competenze, in parte sovrapponibili, tra i tribunali ordinari e quelli per i minorenni", osserva Garlatti.
"Non è tuttavia condivisibile l'assegnazione delle delicatissime cause minorili a un giudice monocratico: essa priva l'organo giudicante delle garanzie della collegialità e della multidisciplinarietà, necessarie per intervenire in questioni che incidono in modo profondo sulla vita dei minorenni", sintetizza. "Pensiamo ad esempio alle decisioni sulla responsabilità genitoriale o ai provvedimenti di allontanamento dei minori dalla loro famiglia". Procedimenti che oggi sono trattati nei tribunali per i minorenni da quattro magistrati - due togati e due onorari - e che un domani verrebbero affidati a un solo giudice, con il rischio di disperdere competenze e specializzazioni accumulate negli anni. Allo stesso tempo la riforma introduce "l'ufficio per il processo" composto da giudici onorari ai quali può essere delegato l'ascolto del minore, con la conseguenza che un'attività istruttoria obbligatoria ed estremamente delicata - quale è quella dell'ascolto del minore - verrebbe effettuata da un soggetto che poi non andrà a comporre l'organo giudicante. Infine, desta perplessità la possibilità che i processi si svolgano con scambio di note scritte o con collegamento da remoto anche nella prima udienza e in tutte quelle altre circostanze in cui, invece, il giudice deve poter valutare al meglio la situazione che vive il minore e i suoi rapporti con la famiglia. "Tale valutazione - conclude Garlatti - può avvenire solo attraverso la conoscenza personale delle parti e l'ascolto diretto".
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