Affidi illeciti. Griffini (Aibi): “Chi controlla i controllori? Necessario l’avvocato del minore”
Amici dei bambini, organizzazione non governativa costituita da un movimento di famiglie adottive e affidatarie, dopo lo scandalo suscitato dalle indagini in corso in Val d'Enza, propone una nuova figura per tutelare in modo adeguato gli interessi del minore. E mette in guardia: "Quello che potrebbe essere successo in provincia di Reggio Emilia non offusca la bellezza dell'affido né la capacità di accoglienza delle famiglie italiane"
Introdurre la figura dell’avvocato del minore, che segua ogni bambino in situazione di difficoltà familiare e che sia preparato a seguirlo e tutelarlo anche da un punto di vista psicologico. È la proposta dell’Associazione Amici dei bambini (Aibi), organizzazione non governativa costituita da un movimento di famiglie adottive e affidatarie, come sostegno dei minori, anche in risposta a vicende inquietanti come quelle al centro dell’inchiesta “Angeli e demoni”, su cui sono in corso indagini e che sarebbero accadute in Val D’Enza, in provincia di Reggio Emilia, dove alcune persone legate alla locale rete dei servizi sociali, sono state raggiunte da misure cautelari perché avrebbero contribuito a vari livelli a falsificare documenti.
“Chi controlla l’operato dei servizi?
Chi controlla i controllori? Questo è il problema grosso. Se i servizi riscontrano un problema, il minore viene collocato fuori famiglia, senza la possibilità di difendersi”, denuncia al Sir il presidente di Aibi, Marco Griffini. Di qui la proposta dell’avvocato del minore. “Nei casi di allontanamento dalla famiglia – ricorda – ci sono i servizi che intervengono sul minore e fanno delle analisi, che poi presentano al magistrato. L’avvocato del minore avrebbe la facoltà, l’obbligo e il dovere di esaminare tutti gli incartamenti, fare le opportune controverifiche, così il magistrato sul suo tavolo avrebbe sia le opinioni dei servizi sia quelle dell’avvocato del minore. Il minore, al contrario dei genitori che possono nominare un avvocato, è l’unico che non può nominarsi un difensore”.
L’avvocato del minore. Ma che cos’è l’“avvocato del minore”, invocato dall’Aibi? Secondo l’associazione “è necessario colmare il vuoto normativo in tema di difesa del minore e, nel rispetto degli artt. 1, 5 e 9 della Convenzione di Strasburgo del 1996 (Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori) estendere le categorie di applicazione dei principi sulla difesa del minore a tutti i procedimenti in cui siano coinvolti i loro interessi. La nostra legge (la 184/1983) prevede, infatti, solo la nomina dell’avvocato del minore nel contesto di procedimenti di adottabilità, mentre Aibi ritiene che dovrebbe prevedersi la nomina come obbligatoria dal momento in cui il minore viene per qualsiasi motivo a vivere delle difficoltà che richiedano un intervento istituzionale sul nucleo familiare perché, in linea astratta, tutte le volte che il nucleo familiare ha bisogno di sostegno psicologico, anche temporaneo, dovrebbe avere anche un sostegno legale”. “Questo – prosegue Griffini – tanto più se si considera che gli interessi del minore e quelli dei genitori sono spesso in conflitto, proprio in quelle situazioni che determinano necessità di sostegno o allontanamento anche temporaneo dei bambini e ragazzi dal nucleo familiare, oppure allontanamento dei genitori da casa.
Il minorenne non può nominare un proprio avvocato, quindi deve essere la legge a prevederne la nomina. L’avvocato potrebbe e dovrebbe monitorare l’andamento del collocamento dei minorenni in affidamento familiare o in comunità familiari e studiare tutta la situazione pre, durante e post collocamento di ogni minore ‘fuori famiglia’, così da promuovere ogni azione a protezione dei suoi interessi e diritti”.
Allibito, ma non troppo… “Io sono rimasto allibito da quello che ho sentito di Angeli e demoni perché parlare di abusi è una cosa molto grossa. Ma – ammette il presidente di Aibi -, sono allibito fino a un certo punto: in un campo diverso, quello delle adozioni internazionali e in questo caso stiamo parlando degli aspiranti genitori, quindi di adulti, alle volte leggiamo relazioni dei servizi veramente assurde, rispetto alle quali non si può neanche contro dedurre. Queste povere coppie per ottenere l’idoneità devono sostenere addirittura venti colloqui dalla psicologa manco fossero degli psicopatici. Quando vediamo poi che alcuni tribunali dei minorenni, ad esempio quello di Venezia, emettono decreti vincolati sull’età dei minori adottabili e sulla loro salute, restiamo stupefatti e ci chiediamo quali possibilità ci dia la legge per contrastare questo strapotere che servizi e magistrati hanno nel campo minorile.
Il cittadino ha pochissimi elementi, in passato abbiamo invocato l’interesse diffuso e noi associazioni a tutela dei minori il potere stare in giudizio”.
Il valore dell’accoglienza. L’Aibi, oltre a essere impegnata sul fronte delle adozioni internazionali, si occupa anche di affidi: “È un’esperienza assolutamente positiva. Sono tantissime le famiglie che chiedono di prendere in affido i bambini. Il caso nella Val d’Enza non mette in discussione la bellezza e la bontà dell’affido.
L’adozione nazionale, l’adozione internazionale, l’affido e il sostegno a distanza sono le quattro bellissime forme di accoglienza che hanno fatto il vanto dell’Italia.
Non dimentichiamo che per le adozioni internazionali siamo secondi solo agli Stati Uniti, ma in proporzione, se consideriamo il numero della popolazione, ne facciamo di più: la verità è che le famiglie italiane sono le più accoglienti. E accolgono bambini grandi di età, con problemi fisici. Noi italiani abbiamo anche ‘inventato’ l’adozione a distanza”.
Per Griffini, “l’affido è una forma bellissima da salvaguardare e potenziare.
Molte volte abbiamo famiglie disponibili all’affido: noi ci limitiamo a selezionare, preparare e formare le famiglie, il resto spetta ai servizi”. Oltre a inserire nel sistema “il controllo dei controllori e l’avvocato del minore”, l’Aibi chiede “la riconferma della temporaneità dell’affido. La legge 149 del 2001 ne stabilisce la durata in due anni, eccezionalmente prorogabile in altri due, ma volte molte, nella realtà, l’affido va avanti per anni e anni, addirittura sine die, fino ai 18 anni, cosa che non è prevista da nessuna legge. In altri casi, è stata escogitata l’adozione aperta, il genitore affidatario diventa adottivo ma non a tutti gli effetti perché ci sono anche quelli naturali”. “L’affido – conclude Griffini – deve essere temporaneo oppure si proceda all’adozione, cosa che non viene fatta perché noi siamo legati alla cultura del sangue, della famiglia di origine, anche quando ciò va a scapito del benessere dei minori”.