Obbligo vaccinale, le strutture per anziani: “Non dobbiamo verificare noi i dipendenti”
Documento congiunto delle associazioni di categoria Aris, Agespi, Anaste, Ansdipp e Uneba: "Spetta alle regioni (o province autonome) verificare chi è vaccinato, e segnalare all'azienda sanitaria competente". E ribadiscono: "Le strutture si sono adeguate ad ogni tipo di normativa e stanno facendo l’impossibile"
“Non sono le case di riposo, le Rsa o le altre strutture per anziani ad avere il compito di verificare se i propri dipendenti con obbligo vaccinale sono vaccinati. Anzi: neppure devono farlo, come ribadito dal Garante Privacy . Spetta alle Regioni (o province autonome) verificare chi è vaccinato, e segnalare alla Azienda Sanitaria competente i nomi di chi non è vaccinato. Sarà l'Azienda Sanitaria, alle condizioni indicate dal decreto, a trasmettere poi al datore il lavoro i nominativi dei non vaccinati”. Lo ribadiscono in una nota congiunta Agespi Anaste Ansdipp Aris e Uneba, voci delle strutture sanitarie e sociosanitarie che si dedicano ad anziani non autosufficienti e altre fragilità, che in una nota congiunta sull'obbligo vaccinale per il personale sottolineano che “in tutto questo processo, il compito delle strutture per anziani è solo trasmettere, nei tempi previsti, i nominativi dei propri dipendenti che hanno l'obbligo di vaccinarsi”.
La precisazione e la dichiarazione arrivano "a seguito dei controlli dei Nas nelle strutture per anziani degli scorsi giorni". "In queste occasioni presunte irregolarità, secondo quanto riportano i media, sono state contestate a gestori e dirigenti delle strutture stesse in merito al personale non ancora vaccinato", sottolineano le organizzazioni, precisando nel dettaglio quanto stabilisce il decreto legge 44/2021 riguardo all'obbligo vaccinale:
- Entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti con le modalità ivi contenute (art. 4, comma 3);
- Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali, trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con le modalità indicate nel Dl (art. 4, comma 3);
- Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui sopra, la regione e la provincia autonoma, tramite i servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi;
- Qualora dagli elenchi non risultasse la vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala all’Azienda Sanitaria Locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati (art. 4, comma 4).
"Come attribuire responsabilità alle strutture, se non è compito loro far rispettare l'obbligo vaccinale, né verificare chi si è vaccinato e chi no?", chiedono le 5 organizzazioni. “Ancora una volta si ribadisce che le Strutture si sono adeguate ad ogni tipo di normativa e stanno facendo l’impossibile per garantire la qualità dei servizi, nonostante le problematiche in atto e le incertezze da parte delle istituzioni sanitarie”, dicono i presidenti Mariuccia Rossini (Agespi), Sebastiano Capurso (Anaste), Sergio Sgubin (Ansdipp), Virginio Bebber (Aris) e Franco Massi (Uneba).
L'intervento è stato inviato per conoscenza al presidente del consiglio Mario Draghi, al ministro della salute Roberto Speranza, alla ministra dell'interno Luciana Lamorgese, al ministro del lavoro Andrea Orlando.