Dat e fine vita: al centro il valore della vita umana
La Commissione Affari sociali della Camera dei deputati sta lavorando al testo sulle Dichiarazioni anticipate di trattamento che il 20 febbraio dovrebbe essere presentato in aula e dopo un anno di lavori silenziosi, quasi sotto traccia, adesso i toni del confronto si stanno alzando. La legge è snella – 5 articoli in tutto compreso quello sulle norme transitorie – ma complessa. Questi i titoli degli articoli: Consenso informato, Minori e incapaci, Dichiarazioni/Disposizioni anticipate di trattamento, Pianificazione condivisa delle cure, Norme transitorie. Ma quali sono i valori in gioco?
Un quadro di riferimento giuridico certo per medici e pazienti: è questa la necessità che sostiene la legge sulle Dat, Dichiarazioni/disposizioni anticipate di trattamento.
La Commissione Affari sociali della Camera dei deputati sta lavorando al testo che il 20 febbraio dovrebbe essere presentato in aula e dopo un anno di lavori silenziosi, quasi sotto traccia, adesso i toni del confronto si stanno alzando. La legge è snella – 5 articoli in tutto compreso quello sulle norme transitorie – ma complessa. Questi i titoli degli articoli: Consenso informato, Minori e incapaci, Dichiarazioni/Disposizioni anticipate di trattamento, Pianificazione condivisa delle cure, Norme transitorie.
L’argomento non è semplice e ragionare di vita e morte, nonché di autodeterminazione, solleva sempre discussioni.
Anche perché punto centrale della discussione è anzitutto il valore che si sceglie di riconoscere a ciascuna vita umana, in quanto bene essenziale della persona: riconoscerne la dignità inalienabile, infatti, ne decreta anche l’indisponibilità, ma la tutela della vita può anche essere subordinata ad altri valori e principi come l’autodeterminazione individuale.
Ne è un esempio l’emendamento all’articolo 1 approvato in Commissione, il quale afferma che la legge tutela la vita e la salute dell'individuo.
Per alcuni questo definisce un quadro preciso in cui muoversi, mentre c’è chi ci vede il rischio di rendere la legge meno definita perché la sospensione di qualsiasi tipo di trattamento diventerebbe impossibile in quanto, naturalmente, andrebbe contro la tutela della vita.
La legge in discussione pone il problema concreto dell’eutanasia, con le sue possibili definizioni, classificazioni e modalità di esecuzione, che devono essere considerate sotto il profilo etico e giuridico, così come un’attenta riflessione deve caratterizzare l’uso e l’eventuale interruzione dei sostegni vitali, in particolare della nutrizione e idratazione artificiali. Il tema è quello della proporzionalità delle terapie e delle cure, e lo sforzo del legislatore è quello di identificare soggetti e criteri delle scelte concrete da operare nei singoli casi clinici.
Quello della “pianificazione condivisa delle cure” appare il punto più delicato e viene indicata la necessità di ulteriori chiarimenti e precisazioni per poter essere implementata come effettivo strumento dell’alleanza paziente-medico
Se la condivisione non fosse raggiunta, sarebbe inevitabile il prevalere della posizione del medico che, sia non applicando una terapia sia rifiutando di sospenderla come eventualmente richiesto dal paziente, di fatto imporrebbe a quest’ultimo la sua volontà.
«Il rifiuto del trattamento sanitario indicato o la rinuncia al medesimo non possono comportare l'abbandono terapeutico. Sono quindi sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l’erogazione delle cure palliative», recita la legge, indicando in queste ultime uno strumento determinante per la terapia.
Come funzioneranno le Dat
La relazione paziente-medico rappresenta un passaggio cruciale nella riflessione etica e giuridica sul fine vita, poiché nel modo di intendere questa relazione si trova la concretizzazione della cura ed è qui che si inseriscono le Dat, le disposizioni anticipate di trattamento, che possono essere espresse da ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, «in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi».
Il testo prevede che possano «essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano motivate e documentabili possibilità, non prevedibili all'atto della sottoscrizione, di poter altrimenti conseguire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita».
Rimangono però molti gli elementi da chiarire perché l'indicazione possa essere effettivamente tradotta in realtà, rispettando i capisaldi etici che paziente e medico hanno scelto e deciso di condividere.