Congedo parentale. Le novità introdotte per il 2025 e per il futuro
Esistono dei limiti massimi al diritto al congedo parentale: sostanzialmente 10 mesi (ma si può arrivare ad 11 in certi casi) per ogni figlio e finché questi non compia 12 anni

L’80 per cento dello stipendio per tre mesi a ciascun genitore lavoratore nel caso richieda il congedo parentale per seguire il figlio, fino a che questo raggiunga l’età di 12 anni. In alternativa tra loro, i genitori hanno poi diritto ad un ulteriore periodo di congedo della durata di tre mesi, nei quali riceveranno il 30 per cento dello stipendio. Ma se il proprio reddito è esiguo (non superiore a due volte e mezzo il trattamento minimo pensionistico Inps, circa 1.500 euro lordi)) si potranno godere di altri periodi di congedo retribuito al 30 per cento.
Queste le novità introdotte per il 2025 e per il futuro. Alle quali si aggiungono il computo dei congedi parentali nell’anzianità di servizio, la salvaguardia di ferie, riposi, tredicesima mensilità e gratifiche di fine anno, salvi solo gli emolumenti accessori relativi all’effettiva presenza in servizio.
Esistono dei limiti massimi al diritto al congedo parentale: sostanzialmente 10 mesi (ma si può arrivare ad 11 in certi casi) per ogni figlio e finché questi non compia 12 anni. L’adozione e l’affidamento sono equiparati.
Nel caso vi sia un solo genitore o se sia stato disposto l’affidamento esclusivo ad un solo genitore, questi potrà godere dell’indennità di congedo parentale fino ad un massimo di 9 mesi.
Il congedo può anche essere goduto in modalità frazionata oppure a ore. E va ricordata la possibilità di chiedere, per una sola volta, la trasformazione del lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale al posto del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante. La riduzione dell’orario di lavoro non potrà superare però la metà dello stesso. Il datore di lavoro dovrà dar corso alla trasformazione del rapporto di lavoro entro 15 giorni dalla richiesta ricevuta.
E i lavoratori autonomi? Tre mesi per ciascun genitore e fino al 12° anno d’età del figlio, con ulteriori tre mesi ma solo per un genitore. L’indennità sarà pari al 30 per cento della retribuzione convenzionale (56,87 euro giornalieri), con obbligo di astensione dall’attività lavorativa. Che, stante l’esiguità di quanto percepito come congedo (17 euro…), non so quanti rispettano.
Esiste infine un congedo di paternità obbligatorio usufruibile dal padre lavoratore dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi: ha una durata di 10 giorni non frazionabili a ore, ma utilizzabili anche in via non continuativa. Il congedo di maternità rimane lo stesso: due mesi prima e tre mesi dopo il parto.