Tra mediazione e sentenze, il difficile ruolo del giudice di pace
Dieci giudici di pace operativi a Padova, anche se la pianta organica ne prevederebbe venti. Oltre quindicimila cause in un anno, tra le otto e le novemila per la sola sezione civile. Sono le liti di condominio, gli incidenti stradali, materie legate ai confini, problemi con le cartelle esattoriali ma anche, sul fronte penale, reati di minore entità come le lesioni lievi quelle che finiscono sul tavolo dei giudici di pace. Una conflittualità crescente, a cui ovviare anche con la paziente ricerca della mediazione.
Dieci giudici di pace operativi a Padova, anche se la pianta organica ne prevederebbe venti. Oltre quindicimila cause in un anno, tra le otto e le novemila per la sola sezione civile.
Sono le liti di condominio, gli incidenti stradali, materie legate ai confini, problemi con le cartelle esattoriali ma anche, sul fronte penale, reati di minore entità come le lesioni lievi quelle che finiscono sul tavolo dei giudici di pace, magistrati onorari ma giudici di diritto.
Una figura profondamente modificata dalla legge approvata lo scorso aprile dal parlamento, che porterà a un ampliamento delle competenze e anche a un aumento dei valori delle cause, che attualmente si limitano a valori non superiori ai 5.000 euro per beni mobili e ai 20 mila euro per risarcimenti del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti.
Uno sguardo sul 2016 segnala un calo dei ricorsi per quanto riguarda le sanzioni amministrative grazie all'introduzione del contributo unificato, un aumento dell'attività penale, un numero stabile di cause di natura civile.
Una litigiosità che risente del tratto peculiare di un territorio molto produttivo.
Chiaro l'obiettivo del legislatore, che ha introdotto questa figura per cercare di snellire il carico della giustizia ordinaria: «Il Tribunale di Padova – spiega Sergio Fusaro, presidente del Tribunale di Padova – negli ultimi tre anni è riuscito a smaltire il carico delle sopravvenienze annuali con attenzione anche ai processi di vecchia iscrizione. Un buon risultato. In uno o due anni speriamo di arrivare a comporre i processi nei tre anni. L'ufficio del giudice di pace dovrebbe essere proceduralmente meno ingessato. In realtà il legislatore ha introdotto nuovi strumenti di mediazione anche per i togati. Lo stesso giudice, secondo l'articolo 185 bis del codice di procedura civile, ha l'obbligo di formulare una proposta conciliativa tra le parti di natura economica».
Un tassello che ha profondamente modificato il quadro in cui si muove la giustizia civile, rendendo più interessante accettare le proposte di conciliazione.
«Se una parte non accetta la proposta fatta – spiega il presidente Fusaro – e la sentenza del processo porta alla fine in quella direzione, il giudice ne dovrà tener conto ai fini della spesa del giudizio. La parte soccombente, quella che non ha accettato la proposta, sopporterà la maggior parte delle spese del giudizio».
Un modo di operare che facilita la definizione dei procedimenti, ma richiede ovviamente studio e preparazione adeguati
«Non solo – aggiunge il presidente Fusaro – in questi ultimi anni si sono valorizzati gli organismi di mediazione, quelli istituiti ad esempio presso le Camere di commercio, che hanno il compito di arrivare prima di un procedimento per ricomporre un conflitto».
Se i tentativi di trovare soluzioni ai dissidi sono diversi, sulla figura del giudice di pace c'è da fugare un inganno indotto spesso dalla denominazione dell'ufficio. Il giudice di pace istruisce infatti un vero e proprio processo, in forma rigorosa anche se con termini più brevi. «Si tratta di un giudice – aggiunge il presidente Fusaro – che opera secondo diritto e non secondo equità, ha quindi le stesse competenze di un giudice togato. Per questo la funzione viene esercitata adesso da giovani avvocati, da persone esperte di diritto che conoscono bene la materia».
Manca ancora una statistica definitiva delle cause con sentenza e di quelle definite con l'accordo tra le parti nel 2016.
«A me arrivano le sentenze emesse. Del resto dobbiamo anche tener conto del fatto che il giudice di pace quando è nato aveva un compenso a provvedimento. È quindi nell'interesse stesso del giudice velocizzare il processo e del resto le questioni sono di minore rilievo rispetto a quelle che arrivano al tribunale ordinario».
Ogni anno sono migliaia le cause che vengono discusse in tribunale.
«La litigiosità di una provincia come questa – spiega il presidente Fusaro – è abbastanza elevata. Del resto sono oltre tremila gli avvocati iscritti all'ordine. Quando sono arrivato erano trecento in meno, un numero che resta sempre considerevole. Questa è una zona molto sviluppata da un punto di vista produttivo e commerciale ed è alto il numero di procedimenti anche sul fronte familiare. Anche l'introduzione del divorzio breve ha fatto aumentare il numero delle cause che possono essere di tipo consensuale o di tipo contenzioso».
Allargando lo sguardo alla possibilità di ricomporre i dissidi, di trovare una conciliazione alle varie controversie, il presidente Fusaro conclude: «L'introduzione dell'obbligo di mediazione, quantomeno per talune categorie di cause, è una delle risposte del legislatore alla necessità di limitare il contenzioso di nuova iscrizione che viene annualmente a gravare gli uffici giudiziari. Occorre tuttavia tener conto del fatto che tale strumento costituisce pur sempre una limitazione all'accesso diretto alla giustizia, soprattutto per le parti economicamente più deboli, che è uno dei principi fondamentali del nostro sistema giudiziario. Ma questa è una scelta politica che compete al legislatore e non a noi giudici che continueremo sempre a rispettare la legge e ad applicare le norme vigenti».