La protezione è un diritto. L'intervento di don Gianromano Gnesotto
La Convenzione di Ginevra del 1951 traccia le forme di protezione legale, assistenza e diritti sociali, che il rifugiato dovrebbe ricevere dagli Stati aderenti alla Convenzione. La foto è di Sophie Onyema, vittima di tratta in Nigeria. “Deportata” attraverso il deserto fino alla Libia, nel 2017 è stata liberata una volta giunta a Lampedusa. Ha ottenuto la protezione internazionale due anni fa, vive a Padova con le sue due bambine.
All’articolo 1 il rifugiato è colui che «temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese». Uno dei principi essenziali della Convenzione è il principio di non respingimento (no refoulement): chi chiede protezione non può essere in nessun caso respinto verso luoghi dove la...