Pedemontana. Il Tar dichiara inammissibili i ricorsi contro la Regione Veneto
“Una sentenza che definisce con chiarezza come il percorso giuridico adottato per la realizzazione della Pedemontana Veneta sia, e sia stato, corretto. Ricordo che, affrontando questo dossier, abbiamo coinvolto la Corte dei Conti, l’Anac e l’Avvocatura dello Stato. Ho nominato Commissario per l’opera il Vice Avvocato Generale dello Stato, Avvocato Marco Corsini e abbiamo affrontato tutte le procedure in maniera legittima e trasparente. Ora il Tar riconosce la pulizia e correttezza assoluta dei procedimenti adottati”.
E’ questo il commento del Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, rispetto alla sentenza depositata oggi dal TAR Veneto sui due ricorsi proposti da Salini Impregilo, con intervento ad adiuvandum di Codacons e di alcuni privati, contro Regione Veneto, Consorzio stabile CIS e Spa Superstrada Pedemontana Veneta.
Il TAR veneto ha dichiarato inammissibili i ricorsi sotto vari profili, ha respinto tutte le domande di condanna della Regione Veneto al risarcimento danni e ha disposto che il ricorrente risarcisca alla Regione Veneto le spese di giustizia.
Il TAR, tuttavia, non si è fermato alla questioni processuali, ma ha esaminato anche il merito della controversia, dando atto in modo analitico che le modifiche apportate alla concessione nel 2017 dalla Regione Veneto "non comportano un nuovo equilibrio economico dell'operazione a favore della concessionaria, né comportano una diversa allocazione dei rischi tra le parti".
Secondo il TAR Veneto, inoltre, "il Terzo Atto Convenzionale ha avuto come effetto soltanto quello di contribuire ad un chiaro equilibrio dell'allocazione dei rischi nell'ambito del rapporto concessorio esistente"; "l'allocazione del rischio della domanda sulla concedente è stato espressamente previsto e voluto proprio dall'ATI di cui la ricorrente era capogruppo e mandataria".
Aggiunge Marco Corsini, Commissario regionale per la Superstrada Pedemontana Veneta (SPV): “La sentenza del TAR dà piena ed integrale ragione alle tesi sempre sostenute dalla Regione in merito alla legittimità del Terzo Atto Convenzionale (TAC) grazie al quale sono ripresi i lavori della Pedemontana.
Oltre ad affermare in più parti e per svariati motivi che IMPREGILO è priva di interesse a contestare gli atti della Regione, è espressamente e chiaramente riconosciuto che:
- le modifiche introdotte dal TAC non sono sostanziali e quindi non sono tali da alterare la sostanza della concessione, sono perfettamente ammissibili e legittime;
- la scelta regionale di non interrompere il rapporto con SIS è discrezionale ed insindacabile, ma che comunque non vi era un inadempimento di SIS tale da giustificare o addirittura imporre lo scioglimento della concessione;
- TAC non ha affatto spostato il rischio traffico, che invece sin dall'inizio era a carico della Regione;
- TAC anzi ha rafforzato l'altro rischio (quello di disponibilità) in capo a SIS;
Vittoria dunque, più e meglio di quanto a suo tempo detto dall'ANAC e in superamento delle critiche e dei dubbi della Corte dei Conti, Autorita e Giurisdizione alle quali manderemo copia della sentenza.
Grande soddisfazione per il Commissario che vede confermate, alla virgola, tutte le argomentazioni sin qui spese in tutte le sedi a difesa dell'azione regionale”.