La tutela dell’ambiente entra nella Costituzione
La Camera ha varato in via definitiva il disegno di legge costituzionale che introduce in modo esplicito nel testo della Carta l'impegno alla tutela dell'ambiente, intervenendo per la prima volta nella storia della Repubblica su uno dei primi 12 articoli, quelli che recano il titolo “Principi fondamentali”
La Camera ha varato in via definitiva il disegno di legge costituzionale che introduce in modo esplicito nel testo della Carta l’impegno alla tutela dell’ambiente, intervenendo per la prima volta nella storia della Repubblica su uno dei primi 12 articoli, quelli che recano il titolo “Principi fondamentali”. Il Senato aveva approvato in prima lettura il ddl nel giugno dello scorso anno. Erano poi seguite la prima lettura da parte della Camera e, a novembre, la seconda deliberazione di Palazzo Madama, avvenuta con una maggioranza superiore ai due terzi. Anche il secondo passaggio a Montecitorio ha registrato il superamento del quorum previsto dall’art. 138 della Costituzione per l’immediata entrata in vigore della legge (468 voti a fronte dei 420 necessari), quindi con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale l’iter è concluso e non occorre attendere l’eventuale richiesta di un referendum confermativo.
L’intervento sui uno dei primissimi articoli della Carta, intorno a cui si è sviluppato un dibattito anche a livello giuridico in quanto c’è un filone della dottrina che ritiene quegli articoli non suscettibili di revisione, è oggettivamente delicato e quindi si è preferito aggiungere un paragrafo piuttosto che modificare il testo originale.
L’articolo della Costituzione di cui si tratta è il 9, laddove si afferma che “la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica” e “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Il ddl, in cui sono confluite le proposte di vari gruppi, aggiunge: “Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. Una formulazione ampia e che tuttavia non cita espressamente lo “sviluppo sostenibile”, un concetto-chiave presente nei trattati europei e cardine dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. In effetti la formula adottata è il risultato della ricerca della convergenza più larga possibile (come peraltro è auspicabile quando si tocca la Costituzione) e già in occasione del primo voto del Senato si era sottolineato come la sostanza del principio fosse comunque contenuta nel riferimento alle future generazioni. Anche sulla tutela degli animali si è reso necessario un compromesso: è stata definita in una frase ad hoc per evitare che una copertura generalizzata potesse andare in rotta di collisione con le esigenze di allevatori e cacciatori.
L’altro articolo investito dalla riforma (anche in questo caso per la prima volta) è il 41, quello in cui la Carta sancisce che “l’iniziativa economica privata è libera” e al secondo comma precisa che essa “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Il testo della riforma aggiunge: “alla salute, all’ambiente”. Il terzo comma afferma che “la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”. La riforma aggiunge: “e ambientali”.
Nel ribadire l’importanza di questo passaggio politico-istituzionale, anche come segnale forte per un’opinione pubblica sempre più sensibile a questi temi, va pur ricordato che finora l’attuale formulazione dell’articolo 9, unitamente all’articolo 32 in cui viene sancito il diritto alla tutela della salute, avevano comunque offerto un ombrello giuridico sia all’azione legislativa che a quella giudiziaria, come dimostrano tante sentenze anche recenti. Peraltro, a voler essere precisi, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema aveva già trovato un diretto richiamo nel secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione come uno degli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato, secondo la revisione del titolo V operata nel 2001. E’ però evidente che le innovazioni introdotte dalla riforma segnano una svolta e possono avere un impatto di grande rilevanza nell’orientare le scelte legislative e di governo.