Prestazioni socio-sanitarie, per la compartecipazione vale solo l'Isee ristretto

Sentenza del Tar del Veneto, che dà torto al comune di Lonigo, per aver determinato la quota di compartecipazione al costo di un servizio residenziale, conteggiando anche la pensione d'invalidità. Anffas: “Riaffermata la non derogabilità della disciplina in tema di Isee e compartecipazione al costo delle prestazioni socio-sanitarie”

Prestazioni socio-sanitarie, per la compartecipazione vale solo l'Isee ristretto

L'Isee, più precisamente quello “ristretto”, è l'unico criterio legittimo per il calcolo della quota di compartecipazione al costo delle prestazioni socio-sanitarie: lo ha ribadito il Tar del Veneto, con la sentenza n. 682/2022, che ha dato torto al comune di Lonigo per aver considerato la pensione di invalidità ai fini del calcolo della suddetta quota per la fruizione di un servizio socio-sanitario residenziale a carico di una persona con disabilità maggiorenne residente nel medesimo Comune. In questo modo, secondo il Tar, l'amministrazione ha adottato criteri “evidentemente estranei all’Isee e in contrasto con il quadro normativo nazionale e internazionale di riferimento”.

Come osserva Anffas, inoltre, “dalla lettura della sentenza si evince che, addirittura, l’Isee da prendere a riferimento doveva essere quello ristretto, trattandosi di una persona maggiorenne non convivente con i genitori e fruitrice di una prestazione di tipo socio-sanitario e che, pertanto, la sua compartecipazione al costo, a fronte del valore Isee posseduto, doveva essere pressoché pari a zero rispetto, invece, alla richiesta di oltre 540 euro al mese”. Intendendo per “Isee ristretto” quello che considera solo il nucleo formato dall’interessato e dell’eventuale coniuge e/o figlio/a.

Plaude Roberto Speziale, presidente nazionale di Anffas, alla sentenza: essa infatti “offre l’occasione, ancora una volta anche grazie alle 'associazioni di rappresentanza' intervenute nel giudizio per scongiurare il rischio dell’alterazione di una disciplina costruita in conformità alle prescrizioni delle indicate norme costituzionali e dei trattati internazionali sottoscritti dall'Italia per la tutela delle persone con disabilità, di riaffermare la non derogabilità della disciplina dettata in tema di Isee e compartecipazione al costo delle prestazioni socio-sanitarie da parte dei Comuni che, nell’adozione dei propri regolamenti, devono strettamente attenersi alla disciplina dettata dal DPCM n. 159/2013, punto sul quale oramai, vi è anche una costante giurisprudenza tutta puntualmente richiamata nel provvedimento in discorso che, quindi, deve essere rigorosamente applicata su tutto il territorio nazionale. “Infatti l’Isee - prosegue Speziale - è l’unico strumento in grado di determinare, in modo equo ed uniforme, l’accesso e il livello di compartecipazione al costo delle prestazioni agevolate al fine di garantire, come ricordato dal Tar Veneto anche in base ad una precedente pronuncia, 'il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale e sanitaria ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere alla stregua degli artt. 32, 38 e 53 della Costituzione, non essendo consentita la pretesa di creare criteri avulsi dall'Isee con valenza derogatoria o sostitutiva (Consiglio di Stato, sez. III, 27 novembre 2018, n. 6708)'”.

Chiara Ludovisi

Copyright Difesa del popolo (Tutti i diritti riservati)
Fonte: Redattore sociale (www.redattoresociale.it)