Green pass, ecco il nuovo Dpcm con le regole per i controlli nelle aziende
Il ministero della Salute fornirà applicazioni tecnologiche per la verifica del documento e i controlli potranno essere richiesti fino a 48 ore prima
Il ministero della Salute fornirà alle aziende applicazioni tecnologiche per la verifica del Green Pass. Lo prevede la bozza di Dpcm che regola i controlli sul Green pass. “Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid nell’ambito lavorativo pubblico e privato- si legge- il Ministero della salute rende disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell’ambito della Piattaforma nazionale-DGC”. Ad esempio, “attraverso l’utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK), rilasciato dal ministero della Salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica della Certificazione verde Covid, mediante la lettura del QR code”.
Quando viene richiesto il Green Pass in azienda
Per organizzare i turni, soprattutto nelle attività essenziali, il Green Pass può essere chiesto in anticipo rispetto all’ingresso sul luogo di lavoro, fino a 48 ore prima. Si legge ancora nella bozza del Dpcm. “Per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa, come ad esempio quelle derivanti da attività lavorative svolte in base a turnazioni, o connesse all’erogazione di servizi essenziali- si legge nella bozza – i soggetti preposti alla verifica possono richiedere” la certificazione per accedere al luogo di lavoro “con l’anticipo strettamente necessario e comunque non superiore alle 48 ore, ciò anche in relazione agli obblighi di lealtà e di collaborazione derivanti dal rapporto di lavoro”.
Certificazione per i vaccinati all’estero
“Il Sistema Tessera sanitaria acquisisce tramite apposito modulo online, reso disponibile sul portale nazionale della Piattaforma-DGC, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate all’estero dai cittadini italiani e dai loro familiari conviventi nonché dai soggetti iscritti al Servizio sanitario nazionale che richiedono l’emissione della certificazione verde Covid in Italia”.
Vietato conservare QR code e dati
È fatto esplicito divieto di conservare il codice a barre bidimensionale (QR code) delle Certificazioni verdi Covid sottoposte a verifica, nonché di estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori rispetto a quelle previste le informazioni rilevate dalla lettura dei QR code e le informazioni fornite in esito ai controlli”.
Draghi firma il Dpcm sulle linee guida per la Pa: le regole
Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, su proposta del ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del ministro della salute, Roberto Speranza, ha adottato con dpcm le linee guida relative all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, a partire dal prossimo 15 ottobre.
Chi è soggetto all’obbligo
Oltre ai lavoratori dipendenti della singola amministrazione, sono soggetti all’obbligo i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici, i consulenti e collaboratori e i prestatori o frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano all’interno degli uffici posta d’ufficio o privata.
Sono esclusi soltanto gli utenti
I soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde potranno utilizzare i documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. I soggetti sprovvisti di certificazione verde dovranno essere allontanati dal posto di lavoro. Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In nessun caso l’assenza della certificazione verde comporta il licenziamento.
Come viene effettuato il controllo
Il soggetto preposto al controllo è il datore di lavoro, che può delegare questa funzione con atto scritto a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale. Le linee guida lasciano libero il datore di lavoro di stabilire le modalità attuative. Il controllo potrà avvenire all’accesso, evitando ritardi e code durante le procedure di ingresso, o successivamente, a tappeto o su un campione quotidianamente non inferiore al 20% del personale in servizio, assicurando la rotazione e quindi il controllo di tutto il personale.
Per le verifiche, sarà possibile usare l’applicazione gratuita Verifica C-19. Inoltre, saranno fornite alle amministrazioni applicazioni e piattaforme volte a facilitare il controllo automatizzato, sul modello di quanto avvenuto per scuole e università.
Maggiore flessibilità negli orari di ingresso e di uscita
Ogni amministrazione, anche al fine di non concentrare un numero eccessivo di personale sulle mansioni di verifica della certificazione verde, dovrà provvedere ad ampliare le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale alle proprie dipendenze. Sarà quindi consentito il raggiungimento delle sedi di lavoro stesse e l’inizio dell’attività lavorativa in un più ampio arco temporale. (DIRE)