Conciliazione lavoro-famiglia, le nuove regole per i caregiver

Entra in vigore il 13 agosto il decreto che attua la direttiva europea: tra le misure previste per favorire l'equilibrio tra professione e vita familiare, smart working per chi ha figli o anziani o disabili da assistere con permessi legge 104

Conciliazione lavoro-famiglia, le nuove regole per i caregiver

Conciliare lavoro e famiglia si può e si deve, anche e soprattutto se il lavoratore è un caregiver familiare. Lo dice la direttiva europea 2019/1158, lo mette in pratica il decreto legislativo n. 105/2022, che entrerà in vigore il prossimo 13 agosto. Congedi parentali ampliati, congedo di paternità anche prima della nascita, estensione dell’indennità per gravidanza a rischio alle lavoratrici autonome, priorità dello smart working per chi ha figli o anziani o disabili da assistere con permessi legge 104, sono alcune delle novità contenute nel provvedimento.

Pochi giorni fa l'Inps ha definito e chiarito i dettagli, nel messaggio n. 3066, che ricorda innanzitutto l'obiettivo del decreto: “Conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare”.

Ed ecco, nello specifico, le principali novità:

Congedo parentale

Viene innanzitutto estesa da 6 a 9 mesi la durata del congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30% della retribuzione, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili da entrambi i genitori. Passa da 10 a 11 mesi, invece, la durata del congedo parentale spettante al genitore solo, mentre si estende da 6 a 12 anni l’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire dell’astensione facoltativa, indennizzata nella misura sopra descritta pari al 30% della retribuzione.

Viene inoltre confermato che i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e specificando, a differenza delle precedenti disposizioni, che “non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli eventuali emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio” e, comunque, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

Congedo di paternità

Il congedo obbligatorio di paternità può essere fruito dai due mesi precedenti la data presunta del parto sino ai cinque mesi successivi, per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Sono estesi da 10 a 11 mesi, i termini per la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo, nell’ottica di una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali. Per tutta la durata del congedo obbligatorio sarà riconosciuto al padre lavoratore un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, come previsto per la madre lavoratrice.

Congedo straordinario per assistenza disabili

Per quanto riguarda specificatamente i caregiver familiari, viene potenziata la norma che consente loro di fruire di tre giorni al mese per assistere un parente in grave stato di salute (così come previsto dall’articolo 33 legge 104), riconoscendo il diritto anche a più di un lavoratore per assistere la stessa persona, sempre nel limite di tre giorni al mese riferiti a ciascun paziente. Ne hanno diritto anche le parti dell’unione civile e delle convivenze di fatto, e si prevede la possibilità di suddividere i tre giorni tra più aventi diritto (e non solo i genitori) rispetto ad una persona disabile da assistere. Più soggetti possano richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave.

Novità anche sul congedo straordinario di due anni ai caregiver di familiari disabili in situazione di gravità, con l’estensione al convivente di fatto, anche nel caso in cui la convivenza sia iniziata dopo la richiesta di congedo. Pertanto il diritto al congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata dopo la richiesta di congedo.

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Fonte: Redattore sociale (www.redattoresociale.it)