Terzo settore. La nuova disciplina? Un “onere” che sembra piacere

Mercoledì la presentazione del Rapporto Terzjus, a cura di Luigi Bobba, Antonio Fici e Gabriele Sepio. Dalla nota introduttiva si apprende che la nuova disciplina del terzo settore è ancora troppo spesso avvertita come “maggior onere” piuttosto che come “nuova opportunità”. Tuttavia i dati sulle iscrizioni al Runts sembrano confermare l’interesse: più di 4.900 “nuovi” enti risultano iscritti nel Registro (circa 600 al mese)

Terzo settore. La nuova disciplina? Un “onere” che sembra piacere

Sarà presentato mercoledì prossimo, 21 settembre, il secondo “Rapporto sullo stato e le prospettive del diritto del Terzo settore in Italia” di Terzjus – Osservatorio di diritto del Terzo Settore, della filantropia e dell’impresa sociale. Si tratta di un’associazione che si propone di promuovere la cultura e il diritto della Riforma del Terzo Settore e, in senso più in generale, di spiegare l’impatto che la nuova legislazione ha avuto sulla vita degli enti del Terzo settore. Il Rapporto è curato da Luigi Bobba (presidente di Terzjus), Antonio Fici (direttore scientifico di Terzjus) e Gabriele Sepio (segretario generale di Terzjus).

Il report. Il Rapporto è preceduto da un’introduzione già pubblica che, in realtà, svela alcuni aspetti importanti del lavoro svolto e dà un quadro d’insieme interessante sul Terzo settore italiano e sui cambiamenti avvenuti nell’ultimo periodo. Vediamoli.
Si legge nell’introduzione: “Questo secondo Terzjus Report presenta un’importante differenza rispetto al precedente: nel suo sottotitolo, non è più rapporto sulla ‘legislazione’ bensì sul ‘diritto’ del terzo settore (…). È del resto abbastanza evidente, per chi quotidianamente si dedica all’osservazione dell’ordinamento di questo settore, il fatto che, dopo l’impulso iniziale recato dal Codice, il ruolo del legislatore si è sempre più ridimensionato a vantaggio di altri ‘formanti’. Tra essi primeggia, per dimensioni e rilevanza, la decretazione ministeriale, soprattutto per ciò che attiene, come era prevedibile, ai rapporti tra enti e RUNTS (centrale è, a tal riguardo, il d.m. 106/2020 sul funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo settore). Ma non meno significativo è il ruolo della giurisprudenza, anche se per il momento confinato ad alcuni specifici profili, come quello dell’’amministrazione condivisa’. È altresì fuor di dubbio che il modo in cui i funzionari pubblici preposti alla gestione del RUNTS esercitano la propria discrezionalità possa determinare successi, rallentamenti, benefici immediati o ulteriori costi a carico degli enti del terzo settore; che una circolare del Ministero competente possa sancire la legittimità delle scelte operate dagli enti oppure la loro (pretesa) non conformità alla normativa; che dalla completezza e qualità dello statuto-tipo redatto dalla propria rete associativa o dal proprio CSV possa dipendere la fluidità dell’accesso di un ente al RUNTS; che nella vita degli enti del terzo settore rilevi sempre più l’apporto professionale di notai, revisori legali, ed altri professionisti”.

In coerenza con questa prospettiva di analisi, nel Terzjus Report 2022 non solo si continua a dare risalto  alle “storie” di enti che si sono avvalsi della nuova disciplina per modificare ed innovare il proprio assetto organizzativo o le proprie modalità operative, ma si è altresì ampliata la seconda parte, dedicata all’impatto e alla percezione della Riforma.
“In essa si trovano inclusi quattro capitoli, volti a comprendere come le nuove regole siano effettivamente vissute ed avvertite dagli enti del terzo settore, vuoi attraverso un’indagine online, svolta in continuità con quella dell’anno precedente, vuoi – con particolare riferimento alle imprese sociali – attraverso un’analisi dei dati provenienti dal Registro delle imprese, vuoi infine mediante uno studio di caso, avente ad oggetto domande d’iscrizione effettivamente depositate dagli enti al RUNTS e i comportamenti di un Ufficio regionale preposto per legge alla loro valutazione”.

In estrema sintesi, “emerge da questi studi come la nuova disciplina del terzo settore sia ancora troppo spesso avvertita dai suoi principali stakeholder, ovvero gli enti del terzo settore, come ‘maggior onere’ piuttosto che come ‘nuova opportunità’. Ma se questa è la percezione diffusa in una vasta porzione di enti, i dati effettivi sul ‘nuovo’ terzo settore sembrano invece dimostrare qualcosa di affatto diverso – si evidenzia -. Cambiano in parte volto le imprese sociali: le ‘nuove’ non si costituiscono più come in passato esclusivamente (o quasi) come cooperative sociali, ma sempre più frequentemente anche in altre forme, come la società a responsabilità limitata e la società cooperativa (non sociale ex l. 381/1991). Tra i ‘nuovi’ enti del terzo settore, ve ne sono di piccolissimi che hanno liberamente scelto di iscriversi nel RUNTS e diventare ETS, e sono riusciti a farlo senza dover fronteggiare una procedura lunga e particolarmente complessa”.
“Pare dunque esservi uno scollamento tra ciò che gli enti pensano della Riforma del terzo settore e il modo in cui effettivamente si comportano – si afferma nell’introduzione al Rapporto -, che potrebbe dimostrare che la Riforma alla fine non è per loro così gravosa in termini di impatto (anche in confronto alla normativa preesistente)”.
Il Rapporto ha provato a far luce su questa situazione e ad individuare mezzi adeguati a risolverla. “Necessario è innanzitutto promuovere la conoscenza di istituti a supporto degli ETS, come il social lending e il cinque per mille – affermano gli autori -. Non meno necessari sono i comportamenti virtuosi degli stessi enti del terzo settore, ed in particolar modo delle reti associative, che hanno in mano una serie di strumenti per agevolare gli ETS e contribuire all’ulteriore progresso del terzo settore intero”.

I dati del Runts

Del resto, i dati sulle iscrizioni al RUNTS sembrano confermare l’interesse che il terzo settore post riforma suscita. Si afferma sempre nell’introduzione: “Il 28 luglio 2022, più di 4.900 ‘nuovi’ enti (cioè enti che hanno fatto domanda di iscrizione al RUNTS a partire dal 24 novembre 2021, il primo giorno in cui – ai sensi del DD 561/2021 – è stato possibile farlo) risultano iscritti nel Registro, per una media pari, dunque, a circa 600 enti al mese. Il titolo del Terzjus Report 2022 – evocando il passaggio ‘dal non profit al terzo settore’ – si propone proprio di mettere in luce la forte attrazione che il ‘nuovo’ terzo settore sta suscitando sul ‘generico’ settore non lucrativo costituito ai sensi del codice civile”.

L’avvio del RUNTS, il 23 novembre 2021, è stato l’evento più importante. Al Registro il Rapporto di Terzjus dedica particolare attenzione, soffermandosi sulle modalità di iscrizione e sulle questioni connesse.
“Oltre ai ‘nuovi’ enti, nel Registro stanno nel frattempo approdando anche gli enti del terzo settore iscritti nei ‘vecchi’ registri regionali di cui alle leggi 266/1991 e 383/2000 - si sottolinea -. Mentre si scrive, risultano già iscritte al RUNTS per ‘trasmigrazione’ più di 7.500 delle circa 88.000 organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) che attendono di essere traghettate nel nuovo Registro entro agosto di quest’anno (ma il termine sarà sicuramente prorogato in sede di conversione del d.l. 73/2022). Nel RUNTS compaiono anche, da qualche mese, le imprese sociali e le società di mutuo soccorso che s’iscrivono nella sezione ‘imprese sociali’ del Registro delle imprese: si tratta di circa 24.000 enti, di cui più di 3.700 in stato di liquidazione o fallimento”.
Oltre al suo edificarsi per effetto del concorso di fonti e formanti di diversa natura, il ‘nuovo’ diritto del terzo settore presenta un’altra caratteristica con cui è necessario fare i conti, che è la rapidità con cui muta ed evolve. “Ciò si deve in parte alla scelta fatta dal legislatore di rinviare a successivi decreti la normazione di dettaglio – si afferma -. Da questo punto di vista, il ‘cantiere’ della riforma ha registrato significativi progressi, se è vero che, dei ventiquattro decreti ministeriali (escludendo da questo numero quelli aventi ad oggetto la mera costituzione di organi e le relative nomine) inizialmente previsti nel d.lgs. 117/2017 e nel d.lgs. 112/2017, solo cinque ne rimangono ancora da emanare (il più importante di essi è il decreto in materia di vigilanza degli ETS)”.

Nel Rapporto si è svolto un approfondimento sui fondamentali decreti in materia di attività “diverse” di ETS e imprese sociali. “Anche a livello di fonte primaria si stanno registrando significativi fermenti. In questo Rapporto si dà già conto della novità rappresentata dall’effetto segregativo di cui adesso possono beneficiare – dopo le modifiche in tal senso apportate, nell’estate dello scorso anno, all’art. 4, comma 1, d.lgs. 117/2017 e all’art. 1, comma 4, d.lgs. 112/2017 – gli enti religiosi civilmente riconosciuti che iscrivono un proprio ‘ramo’ di attività nel RUNTS o nel Registro delle imprese. Non si è qui invece potuto discutere delle importanti modifiche alla disciplina fiscale (in particolare all’art. 79, d.lgs. 117/2017) che dovrebbero essere contenute nella legge di conversione del decreto ‘semplificazioni fiscali’ n. 73/2022, se, come è prevedibile, anche il Senato, dopo averlo fatto la Camera lo scorso 27 luglio, approverà il medesimo testo. Queste modifiche erano molto attese, anche perché dovrebbero aprire la strada alla richiesta di autorizzazione europea dal cui rilascio dipende l’efficacia di molte misure fiscali relative al terzo settore. Se, come è auspicabile, nei prossimi mesi arriverà il nulla-osta europeo, il Terzjus Report 2023 potrà dunque occuparsi di una Riforma interamente attuata, anche sotto il profilo della disciplina fiscale degli enti”.

Le interazioni del Terzo settore

Una terza caratteristica del diritto del terzo settore è la sua necessaria interazione con i diritti delle attività di interesse generale svolte dagli enti del terzo settore. Spiegano gli autori nell’introduzione al rapporto: “In molti casi, il destino del terzo settore dipende non già dal proprio ordinamento interno, bensì dall’ordinamento del settore di attività in cui operano. Già nel precedente Rapporto ci siamo soffermati sulle relazioni tra la disciplina del terzo settore e quella dello sport dilettantistico, che pongono questioni che ancora necessitano di essere risolte, soprattutto considerando che, dai primi dati disponibili, poche ASD stanno scegliendo di iscriversi al RUNTS. Va peraltro rilevato che si tratta di aspetti che richiederanno senz’altro successivi approfondimenti, posto che, stando agli ultimi sviluppi legislativi determinati dal decreto correttivo al D.lgs. 36/2021 di riforma dello Sport, il rapporto tra il mondo dell’associazionismo sportivo dilettantistico e quello del Terzo settore diviene ancora più intenso. In questo Rapporto abbiamo scelto di concentrare la nostra attenzione sul servizio civile universale, in continuità con un interesse per la materia che Terzjus ha già manifestato in precedenti occasioni convegnistiche”.

Il diritto italiano del terzo settore deve oggi altresì essere esaminato anche in relazione ai diritti stranieri e al diritto dell’Unione europea. “Sul primo fronte, Terzjus è impegnato nella preparazione di un volume di natura comparatistica che, anche grazie al sostegno di Banca Etica e della Fondazione Finanza Etica, vedrà la luce a fine anno con gli editori Springer e Giappichelli. Sul secondo fronte, presentiamo già, in questo Rapporto, due riflessioni sulle politiche europee in materia di economia sociale, inevitabilmente influenzate dal varo da parte della Commissione europea, nel dicembre del 2021, del ‘Piano d’azione sull’economia sociale’”.
Spiegano gli autori: “Il terzo settore italiano ha alle sue spalle una tradizione e può contare su una legislazione con caratteri di unicità in tutta l’Unione europea. L’auspicio è dunque che sia capace di diffondere i suoi principi e valori identitari anche sul fronte legislativo, come già avvenuto in precedenza (si pensi al successo registrato, a livello internazionale, dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, sulle cooperative sociali)”.

Un ultimo cenno alle Fondazioni di origine bamcaria (Fob): “Ci teniamo qui a sottolineare che, pur non essendo formalmente enti del terzo settore, le FOB non sono estranee al terzo settore e svolgono un ruolo insostituibile in suo supporto. La legge delega 106/2016 non a caso le definiva ‘enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge’. Il Codice del terzo settore basa su di esse l’intera impalcatura del sistema dei centri di servizio per il volontariato. Le FOB, inoltre, possono costituire e partecipare ad enti del terzo settore ed imprese sociali per realizzare in forma diversa ed innovativa le proprie finalità. Allo stesso modo, le FOB possono svolgere un ruolo rilevante, non solo finanziario ma anche progettuale, a supporto di enti del terzo settore e pubbliche amministrazioni che intendano porre in essere pratiche virtuose di amministrazione condivisa”.

Daniele Iacopini

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Fonte: Redattore sociale (www.redattoresociale.it)