Sicurezza sul lavoro, "riformulare il testo unico oramai inadeguato”

Le proposte di Anmil al  ministro Orlando: necessario apportare modifiche, nel più breve termine, a valutazione e meccanismo di calcolo delle rendite, revisione aggravamento, risarcimento ai superstiti delle vittime del lavoro

Sicurezza sul lavoro, "riformulare il testo unico oramai inadeguato”

E’ la riforma complessiva sul testo unico sulla sicurezza sul lavoro, assicurazioni e malattie professionali a essere al centro della proposta di Anmil al ministro del Lavoro Orlando.  L’associazione, che ieri ha incontrato il ministro - a poche ore dalla morte a Prato della giovane operaia Luana D’Orazio e a quella di stamattina del quarantanovenne di Busto Arsizio, mentre rischia di perdere un braccio l’operaio del bergamasco incastrato ieri in un macchinario tessile - ha individuato alcune priorità, “nell’auspicio di poter avviare un confronto costruttivo con il ministero sulla loro realizzazione nel prossimo futuro”.

Un testo non più adeguato

In primis “l’inadeguatezza della normativa - nel suo impianto complessivo - in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali attualmente contenuta nel Testo Unico di cui al D.P.R. 1124 del 1965”. Una regolamentazione, peraltro frutto dell’unificazione di misure ancora più risalenti, che sconta ormai innegabilmente i suoi oltre 50 anni di vigenza. “Gli ultimi decenni hanno portato radicali cambiamenti - commenta Anmil - sia dal punto di vista delle tutele legislative e contrattuali generalmente connesse allo status di lavoratore sia per quanto riguarda le concrete condizioni lavorative, oggi sempre più ispirate all’instabilità ed alla flessibilità.  Lo stesso può dirsi del sistema previdenziale e di Welfare, che vanno ormai in direzioni nuove, sconosciute all’epoca della redazione del Testo Unico”. L’emanazione nel 2000 del decreto 38 ha comportato una profonda modifica del sistema di calcolo degli indennizzi per infortuni sul lavoro e malattie professionali, ma “doveva rappresentare il punto di partenza per una più ampia rivisitazione del Testo Unico che, invece, ad oggi non è purtroppo ancora avvenuta”. Anmil ritiene che “sia giunto il momento per una complessiva revisione del DPR 1124/65 che tenga conto delle trasformazioni sociali, economiche e normative intercorse fino ad oggi e possa restituire, allo stesso tempo, omogeneità e coerenza alla mole di provvedimenti che nel tempo si sono affiancati al Testo Unico, modificandolo o integrandolo senza tuttavia arrivare mai ad una sua organica riforma”.

Concretamente, “è il caso della platea di lavoratori attualmente assicurati, via via allargata nel corso degli anni, ma non ancora universale, superando categorizzazioni che ledono i diritti di tanti lavoratori ancora oggi privi di copertura assicurativa, come ad esempio gli appartenenti alle forze armate, i vigili del fuoco, i giornalisti, per citarne alcuni”. Inoltre la revisione del Testo Unico dovrebbe consentire di “superare istituti ormai obsoleti e riportare nell’ambito del sistema assicurativo tutte le varie provvidenze, sia monetarie che di servizio, che sono state affiancate agli indennizzi Inail nel corso del tempo”.

Rivalutazioni rendite, revisione aggravamento, tabella dei coefficienti, medico Anmil

Anche se riformulare il testo unico è la via preferibile, è anche quella che richiede più tempo per essere concretizzata: per questo Anmil propone delle ipotesi di riforma di settore, emendamenti che “potrebbero assicurare, nell’immediato, importanti passi avanti nel miglioramento delle prestazioni ed una più efficace presa in carico delle vittime di infortuni o tecnopatie”. Ecco quali sono: 1) modifica del meccanismo di rivalutazione delle rendite Inail: su questo punto Anmil chiede di inserire nella definizione di retribuzione di cui all’articolo 116 del Testo Unico infortuni anche le componenti di welfare integrativo e di eliminare la soglia di aumento minimo dei salari del 10%, prevedendo una unica rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio. Secondo questa ipotesi il nuovo assetto dell’adeguamento delle rendite INAIL risulterebbe il seguente: rendite pre 25 luglio 2000 (interamente patrimoniali): rivalutazione annuale su base salariale; rendite post 25 luglio 2000: per la parte patrimoniale, rivalutazione annuale su base salariale; per la parte di danno biologico, rivalutazione annuale sulla base dell’indice ISTAT, come previsto dalla legge di Stabilità per il 2016; 2) aggravamento oltre il termine di revisione. La rendita INAIL può essere soggetta a revisione, sia per disposizione dell’INAIL (revisione attiva) che a richiesta del lavoratore (revisione passiva). Ciò può avvenire entro il periodo massimo di 10 anni dalla costituzione della rendita, in caso di infortunio sul lavoro, e di 15 anni in caso di malattia professionale. Tali stringenti limiti temporali, tuttavia, non tengono conto delle possibili cause di aggravamento delle condizioni fisiche dell’infortunato, naturalmente conseguenti all’invecchiamento e al logoramento che la disabilità stessa comporta, con la conseguenza che il grado di invalidità riconosciuto nei termini revisionabili potrebbe non risultare più adeguato a distanza di tempo.

La possibilità di richiedere l’aggravamento senza limiti di tempo è oggi riconosciuta a coloro che percepiscono la pensione per invalidità derivante da causa di servizio. Anmil chiede che sia riconosciuta anche agli invalidi del lavoro la possibilità di presentare all’Inail una domanda di aggravamento oltre i termini di revisione della rendita; 3) revisione in aumento della “Tabella dei coefficienti” allegata al D.M. 12 luglio 2000: la tabella dei coefficienti suddivide gli eventi infortunistici in categorie, attribuite tramite valutazione medico legale. L’attribuzione del coefficiente si basa sulle ripercussioni che la menomazione esercita sull’attività svolta e sulla categoria di appartenenza dell’infortunato e, nei casi che comportino la perdita del lavoro per il quale si è verificato l’evento dannoso, sulla sua ricollocabilità.
Il calcolo della rendita viene quindi effettuato moltiplicando la retribuzione percepita dall’infortunato, entro i limiti minimi e massimi previsti dal Testo Unico, per il coefficiente individuato e ancora per il grado di menomazione riconosciuto. Anmil propone pertanto di revisionare la Tabella approvata nel 2000, prevedendo un aumento dei coefficienti in modo da garantire prestazioni maggiormente rispondenti ai bisogni della categoria; 4) coinvolgimento di un medico Anmil in fase di accertamento dell’invalidità Inail e fornitura dei nominativi di quanti sottoposti ad accertamento medico-legale da parte dell’Inail all’Anmil.

Risarcimento ai superstiti

Non solo. L’associazione pone all’attenzione anche altre questioni. La prima a partire dalla morte della giovane operaia a Prato: “In questi casi la normativa esclude da ogni forma di risarcimento i genitori e i fratelli nel caso in cui il deceduto non abbia familiari a carico; il che - in pratica - vuol dire negare che questi stretti congiunti abbiano diritto al riconoscimento di un qualsiasi danno morale mentre viene previsto solo un assegno funerario”. Sempre restando nell’ambito della tutela ai superstiti, quando muore un lavoratore con prole, al raggiungimento della maggiore età i figli perdono ogni diritto ad avere anche quella piccola rendita prevista loro dal Testo Unico, pari al 20% della retribuzione del lavoratore al momento dell’infortunio. “In questo modo la vedova si ritrova a dover fronteggiare da sola una ulteriore incombenza – argomenta Anmil - considerando anche le difficoltà per vedove e orfani ad accedere al collocamento mirato - nonostante rientrino nelle quote riservate alle categorie protette, a causa del fallimento di questo strumento previsto nella legge 68/99”. 

Calcolo rendita Inail

Infine, per quanto riguarda poi le modalità di calcolo della rendita Inail, Anmil ricorda come il Testo Unico infortuni prevede che, oltre alla percentuale di disabilità riportata dal lavoratore, sia contemperato anche il criterio della retribuzione del lavoratore al momento dell’infortunio. “Ciò significa, per fare un esempio, che la perdita di un braccio da parte di un operaio sessantenne viene riconosciuta con un importo anche di gran lunga maggiore rispetto a quanto può essere riconosciuto ad un giovane ventenne con un contratto part-time o di apprendistato, nonostante abbia un’aspettativa di vita maggiore e il suo futuro lavorativo sia ancora tutto d

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