Scuola e inclusione, First chiede convocazione urgente dell'Osservatorio
Con due sentenze nell’arco di due mesi, il Tar Lazio ha annullato il decreto 66/2017, “ponendo fine ad un uso distorto degli atti di normazione secondaria”, annullando il decreto attuativo 182 del 2020 e sollevando dubbi di legittimità costituzionale sul Dlgs 66/2017, in riferimento alle assegnazioni dei docenti di sostegno
“Con due sentenze nell’arco di due mesi, il Tar Lazio di fatto ha ricondotto il dlgs 66/2017 al suo effettivo principio di legalità, ponendo fine ad un uso distorto degli atti di normazione secondaria, annullando il decreto attuativo 182 del 2020, perimetrando e delineando i precisi ambiti di competenze e di coerenza giuridica dei futuri atti di normazione secondaria di competenza dei ministeri”: così First accoglie con soddisfazione l’intervento del Tar Lazio, “in quanto non c’è certamente da stracciarsi le vesti quando un Giudice pronuncia sentenze con censure giuridiche molto rilevanti, che chiamano in causa diverse responsabilità, e tuttavia rappresentano l’occasione propizia per ripartire con atti di normazione secondaria che siano 'conformi al diritto, conformi alla legge delega, conformi e coerenti ai criteri e principi direttivi imposti da legislatore delegante al Governo e per esso ai Ministeri competenti nell’adozione dei Decreti attuativi”.
Ricorda, first, che “già nel lontano 2018, all’ Osservatorio Permanente per l’inclusione scolastica, davanti al ministro Bussetti, denunciammo l’illegittimità di alcune disposizioni del dlgs 66/2017, in quanto violava palesemente la legge delega e dicemmo che quei vizi si sarebbero trasferiti nei decreti attuativi ponendo a rischio di illegittimità buona parte dell’impianto normativo, richiedendo una sospensione dei lavori per ragionare in ordine alle modalità con le quali si potesse salvare quel testo che era ingestibile sotto il profilo giuridico”.
Dunque, “la sentenza del Tar Lazio va accolta positivamente, in quanto salva molte disposizioni contenute nell’art. 7 del dlgs 66/2017; impone una riscrittura immediata di nuovi decreti attuativi, coerenti alla norma primaria e suo tramite, alla legge delega, depurati da tutte le nefandezze e forzature giuridiche contenute nel decreto attuativo 182/2020, nei suoi allegati e nelle linee guida”. Ed è questa, secondo First, “la linea maestra da seguire: riscrivere al più presto i nuovi decreti attuativi, scorporandoli da quelle forzature indicate, una per una, nella sentenza del Tar”. E nel frattempo? “Fornire alle scuole delle disposizioni su come procedere, tenuto conto del fatto che gran parte delle disposizioni contenute nella norma che disciplina il Peo ( art. 7) e la composizione del Glo, sono rimaste intatte”.
L'invito è quindi a “non drammatizzare: c’è tutto il tempo per rimediare ad errori colossali che certamente non possono essere attribuiti a chi ha avuto il merito di impugnare il decreto attuativo, né a chi nel tempo li aveva denunciati e scritti; né tanto meno al Tar del Lazio”. La sentenza del Tar è dunque un bene. Dal momento che “spazza via” le principali criticità, quali “tabelle che imponevano range – orari per l’attribuzione delle ore di sostegno e degli assistenti; tabelle che delineavano debiti di funzionamento e nuovi criteri di classificazione degli alunni, a cui sarebbe dovuto seguire un'applicazione automatica di richiesta di sostegni sulla scorta dei citati range – orari. Queste disposizioni miravano a condizionare il lavoro personalizzante e discrezionale del Glo”. Assai critiche anche le “disposizioni che imponevano esoneri generalizzati, così come l'attribuzione ai dirigenti scolastici di limitare la partecipazione al Glo a un solo esperto nominato dalla famiglia. Di riflesso, risulta eliminata la presenza dell’ Ente territoriale nel Glo”. Tutte criticità, queste, che “furono oggetto di censure da parte della First e non solo, nell’ambito delle procedure ove è stato espresso il parere, ma si è preferito andare avanti lo stesso”. E Firs sospetta che l'obiettivo di queste “storture” fosse “ridurre e/o comprimere i diritti degli alunni con disabilità, comprimendo e condizionando il potere personalizzante del Glo, di conseguenza il potere giuridico vincolante del Pei”. ,
A questo punto, la richiesta è che “il ministro Bianchi e il Sottosegretario Sasso convochino e riferiscano con urgenza all’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, quali iniziative e quali atti intendono porre in essere”. Non solo: “Al ministro Bianchi chiediamo di non firmare il decreto relativo al Git, in quanto l’art. 4 stabilisce che il Git 'conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all’ufficio regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme'. Tale disposizione, a nostro modo di vedere, è illegittima – fa notare First - in quanto di dubbia legittimità costituzionale appaiono le norme primarie da cui promana, sia per eccesso di delega, sia perché in contrasto con il complesso delle norme di legge che disciplinano la funzione del Pei e del Glo e il complesso delle norme che garantiscono il diritto incomprimibile allo studio, all’istruzione degli alunni con disabilità”.
Chiara Ludovisi