Obbligo vaccinale per il personale sanitario: i dubbi sull'interpretazione del decreto legge
Nei giorni in cui i gestori di ospedali, Rsa e altre strutture socio sanitarie devono inviare alle regioni l'elenco dei dipendenti non vaccinati, emergono dubbi su chi gravi l'obbligo. Per la Lombardia non riguarda per esempio Asa e addetti alle pulizie. La protesta di Uneba Lombardia: “Si torna indietro di un anno”
Nei giorni in cui i gestori di ospedali, di studi medici e odontoiatrici, di Rsa e di ogni altra struttura socio sanitaria devono comunicare alle Regioni l'elenco dei dipendenti che per ora non hanno voluto vaccinarsi contro il Covid-19, emergono dubbi su quali lavoratori gravi effettivamente questo obbligo. L'articolo 4 del decreto legge 44 del 2021, emanato il primo di aprile dal governo Draghi, prevede che devono sottoporsi alla vaccinazione “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali”. Sono quindi esclusi dall'obbligo gli addetti alle pulizie, chi ha compiti di portierato, chi è negli uffici amministrativi e, più in generale, chi pur lavorando in queste strutture non ha mansioni legate all'assistenza sanitaria?
La Regione Lombardia in una mail inviata alle direzione di ospedali, Rsa e altre strutture socio sanitarie, consiglia, dopo aver consultato il Ministero della Salute, “l'opportunità di adeguarsi, almeno in prima applicazione, ad un’interpretazione strettamente letterale” del decreto legge. “Questo significa -aggiunge Regione Lombardia- che i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere solo ed esclusivamente l’elenco degli operatori delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, vale a dire OSS, massofisioterapisti ed assistenti alla poltrona”. Rimarrebbero quindi esenti dall'obbligo vaccinale gli Asa (Ausiliari socio assistenziali) così come gli addetti alle pulizie, che sono a contatto con i pazienti.
Un'interpretazione letterale che non sta bene però ad Uneba Lombardia, associazione alla quale aderiscono molte Rsa non profit della regione. “Sentirsi dire che l'obbligo vaccinale nei servizi per anziani e disabili e per le altre fragilità, a parere del ministero, non concerne le figure ausiliarie che gestiscono l'igiene dell'ospite e la loro quotidianità (compreso il cambio del pannolone), né chi si occupa delle pulizie dei loro spazi è un comportamento che ci riporta indietro di un anno!”, afferma Luca Degani, presidente di Uneba Lombardia. “Noi stiamo dicendo ai nostri enti di mandare al di là delle interpretazioni ministeriali e regionali l'elenco con tutti i lavoratori di questi servizi. Parliamo oggi di oltre 200 mila anziani presenti in Rsa e di una corrispondente cifra di operatori che per una lettura normativa errata dovrebbero essere esenti da un obbligo vaccinale a tutela della fragilità”.
L'interpretazione dell'articolo 4 del decreto legge sull'obbligo vaccinale ha una notevole importanza, visto che tocca due aspetti strategici per le strutture sanitarie e socio-sanitarie: la prevenzione del contagio e la gestione del personale. Il decreto prevede che chi rifiuta la vaccinazione sia sospeso “dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali” con i pazienti. Il datore di lavoro inoltre deve adibire “il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate”. Ma se ciò non è possibile il lavoratore sarà sospeso e “non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento”, salvo che il rifiuto di vaccinarsi non sia comprovato da ragioni di salute.
Dario Paladini