Educatori stranieri esclusi dall'albo. Asgi: "Assurdo, legge da cambiare"

L'organizzazione segnala che la norma di istituzione degli albi dei pedagogisti e degli educatori esclude molti lavoratori stranieri: "Norma illogica che condanna tanti alla disoccupazione". Si valutano azioni legali

Educatori stranieri esclusi dall'albo. Asgi: "Assurdo, legge da cambiare"

L'attesa istituzione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori riserva una amara sorpresa per i lavoratori e le lavoratrici stranieri/e del settore. Lo sostiene in una nota l'Associazione studi giuridici sull'immigrazione (Asgi), riferendo che a norma dell'art. 7, comma 1, lettera a), della L. 55/2024 costituisce requisito per l'iscrizione a ciascuno dei due albi "essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità".

La disposizione - afferma Asgi - è particolarmente assurda e fortemente sospetta di incostituzionalità, per vari motivi.

In primo luogo, dichiara l'Asgi, perché avrà l'effetto di escludere illogicamente numerosissimi educatori ed educatrici stranieri/e che oggi operano all'interno dei servizi e alle dipendenze di cooperative appaltatrici, condannandoli/e di fatto alla disoccupazione, visto che non potranno mai più svolgere le mansioni per le quali sono formati/e e stanno di fatto lavorando.

In secondo luogo perché riattiva la tesi della "condizione di reciprocità" che dottrina e giurisprudenza ritenevano ormai superata dall'art. 2 TU Immigrazione, tanto che persino il sito del MAE indica che i diritti dello straniero regolarmente soggiornante non sono più sottoposti alla clausola di reciprocità; la quale, in ogni caso, non può comunque trovare applicazione in materia di esercizio dei diritti fondamentali, quale è il diritto al lavoro ex art. 4 Cost.

Terzo, prosegue l'Asgi, perché l'esclusione non ha nulla a che vedere con esigenze di tutela dell'interesse nazionale o con l'esercizio di pubblici poteri (questione che rileva semmai in sede di partecipazione a un concorso per l'assunzione alle dipendenze della PA, non certo per l'iscrizione all'albo che riguarda qualsiasi lavoro, pubblico o privato, subordinato o autonomo).

Infine perché la clausola è in contrasto con l'art. 11 lett. a) direttiva 2003/109 che garantisce ai lungo-soggiornanti parità di trattamento nell'accesso al lavoro autonomo e subordinato e con lo stesso art. 11 lett. b) nonché con l'art. 14, lett. b) direttiva 2011/98 che garantiscono agli stranieri parità di trattamento nell'accesso alle organizzazioni professionali di categoria.

Asgi conclude annunciando che si attiverà in ogni sede per ottenere la modifica della legge e sin d'ora invita i cittadini e le cittadine stranieri/e che fossero in possesso dei requisiti di iscrizione, ma che non possono farlo a causa della loro nazionalità, a rivolgersi al servizio antidiscriminazione per valutare la possibilità di iniziative legali.

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Fonte: Redattore sociale (www.redattoresociale.it)