Coronavirus. La bozza del decreto legge: produzione mascherine in deroga, incrementati i fondi per sanità ed emergenze. Le misure per le imprese
"Per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, e' consentito produrre mascherine chirurgiche in deroga alle vigenti norme".
Lo prevede la bozza del decreto legge di cui sta discutendo in questi minuti il governo in sede di preconsiglio dei ministri. "In coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' e in conformita' alle attuali evidenze scientifiche, e' consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari. Le aziende produttrici che intendono avvalersi della deroga di cui al comma 1, devono inviare all'Istituto superiore di sanita' autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilita', dichiarano quali sono le caratteristiche tecniche delle mascherine e che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici devono altresi' trasmettere all'Istituto superiore di sanita' ogni elemento utile alla validazione delle mascherine oggetto della stessa". "L'istituto superiore di sanita'- si legge nel dl- nel termine di 2 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel comma 3, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine alle norme vigenti. Qualora all'esito della valutazione di cui al comma 4 le mascherine risultassero non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore cessa immediatamente la produzione".
"Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale, sotto la propria responsabilita', sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio".
"Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attivita' sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso e' disciplinato dall'articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9". Lo prevede la bozza di decreto all'ordine del giorno del consiglio dei ministri di questa sera.
"Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 1.150 milioni di euro per l'anno 2020". Lo prevede la bozza di decreto legge in questo momento all'esame del preconsiglio dei ministri. "Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono, sulla contabilita' dell'anno 2020, all'apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco "COV 20", garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al decreto ministeriale 24 maggio 2019. Ciascuna regione e' tenuta a redigere un apposito Programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid-19 da approvarsi da parte del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e da monitorarsi da parte dei predetti Ministeri congiuntamente", si legge.
"Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, per l'anno 2020 il fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 1,5 miliardi di euro". Si tratta del fondo per le emergenze nazionali previsto dalla legge sul servizio nazionale di protezione civile.
I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalita' di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e di cui all'articolo 3 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
"Fino al termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprieta', da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonche' di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonche' per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia". Cosi' la bozza di decreto all'ordine del giorno del consiglio dei ministri di questa sera. "La requisizione in uso puo' protrarsi fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata del predetto stato di emergenza. I beni mobili che con l'uso vengono consumati o alterati nella sostanza sono requisibili solo in proprieta'. Fermo quanto previsto dal comma 2, la requisizione in uso non puo' durare oltre sei mesi dalla data di apprensione del bene. Se, entro la scadenza di detto termine, la cosa non e' restituita al proprietario senza alterazioni sostanziali e nello stesso luogo in cui fu requisita, ovvero in altro luogo se il proprietario vi consenta, la requisizione in uso si trasforma in requisizione in proprieta', salvo che l'interessato consenta espressamente alla proroga del termine".