Il Tar sospende l'ordinanza Musumeci: accolto il ricorso del Governo

Il Tar di Palermo ha accolto l'istanza della Presidenza del Consiglio e del ministero dell'Interno e ha sospeso l'ordinanza del presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci sulla chiusura degli hotspot per i migranti nell'Isola

Il Tar sospende l'ordinanza Musumeci: accolto il ricorso del Governo

Il Tar di Palermo ha accolto l'istanza della Presidenza del Consiglio e del ministero dell'Interno e ha sospeso l'ordinanza del presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci sulla chiusura degli hotspot per i migranti nell'Isola.

In pratica è sospesa, con un decreto cautelare monocratico a firma della presidente di sezione, l'efficacia dell'ordinanza contingibile e urgente del presidente della Regione Siciliana n.33 del 22 agosto 2020 fino alla trattazione collegiale in camera di consiglio fissata per il 17 settembre 2020.
La decisione del Tar è appena stata depositata. - Il decreto di sospensione dell'ordinanza emessa dal presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci è stato firmato dalla presidente della III sezione del Tar Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Maria Cristina Quiligotti (non dal presidente del Tar Calogero Ferlisi), accogliendo l'istanza del Governo Il cautelare collegiale è fissato per il 17 settembre (l'ordinanza regionale scade il 10 settembre).

Nel decreto è espressa anche una valutazione di merito sui contenuti dell'ordinanza. Le misure adottate con l'impugnato provvedimento, si legge nell'atto, "sembrano esorbitare dall'ambito dei poteri attribuiti alle regioni" laddove "sebbene disposte con la dichiarata finalità di tutela della salute in conseguenza del dilagare dell'epidemia da Covid-19 sul territorio regionale, involvono e impattano in modo decisivo sull'organizzazione e la gestione del fenomeno migratorio nel territorio italiano, che rientra pacificamente nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, co. 2, lett. b), della Cost, e, peraltro, sono certamente idonee a produrre effetti rilevanti anche nelle altre regioni e, quindi, sull'intero territorio nazionale, nel quale dovrebbero essere trasferiti, nell'arco delle 48 ore decorrenti dalla pubblicazione dell'ordinanza, i migranti allo stato ospitati negli hotspot e nei centri di accoglienza insistenti sul territorio regionale".

E ancora: "La disposta chiusura dei porti all'accesso dei natanti di qualsiasi natura trasportanti migranti sembra esorbitare parimenti dalla competenza regionale". Peraltro, "ai sensi dell'art. 1, co. 4, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, qualsiasi intervento limitativo della circolazione delle persone da e verso l'estero è riservato allo strumento del D.P.C.M.".

E ancora, nel decreto del Tar di Palermo, contro l'ordinanza di Nello Musumeci, si precisa: "Quanto, poi, comunque, ai presupposti fattuali dell'adozione dell'impugnato provvedimento, non è dato ricavare, dalla lettura testuale dello stesso nella sua interezza, che sia stata svolta un'idonea istruttoria al riguardo a supporto del provvedimento, in mancanza di specifici riferimenti o richiami agli accertamenti svolti e alle relative risultanze".

In definitiva, scrive la Terza sezione del Tar, "l'esistenza di un concreto aggravamento del rischio sanitario legato alla diffusione del Covid-19 tra la popolazione locale, quale conseguenza del fenomeno migratorio, che, con il provvedimento impugnato, tra l'altro, si intende regolare, appare meramente enunciata, senza che risulti essere sorretta da un'adeguata e rigorosa istruttoria, emergente dalla motivazione del provvedimento stesso e altrettanto sembra potersi affermare anche in relazione alla diffusione del contagio all'interno delle strutture interessate".

Alla luce di tale motivazioni, la terza sezione del Tar "accoglie l'istanza cautelare monocratica" del Governo e "per l'effetto, sospende l'esecutività del provvedimento impugnato" fino "alla prossima c.c. del 17.9.2020, che si fissa fin da ora, ai fini della trattazione collegiale della predetta istanza cautelare". (DIRE)

Copyright Difesa del popolo (Tutti i diritti riservati)
Fonte: Redattore sociale (www.redattoresociale.it)