Educatori e pedagogisti, a metà giugno potrebbero esserci Albi e Ordine

Presentato dal relatore Girolamo Cangiano il testo di una proposta di legge unificata per l'albo dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici. Dalla definizione ai compiti, la norma contiene un riconoscimento molto atteso

Educatori e pedagogisti, a metà giugno potrebbero esserci Albi e Ordine

Educatori e pedagogisti, chi sono costoro? La domanda, su due professioni tanto rilevanti quanto scarsamente riconosciute e ancor meno inquadrate, potrebbe avere presto una risposta. Entro la metà di giugno potrebbe infatti essere approvato alla Camera il testo unificato, presentato il 17 maggio in Commissione dal relatore Girolamo Cangiano, “Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali”. A darne la notizia e seguire con attenzione i lavori, evidenziando luci e ombre del testo, è l'Associazione pedagogisti ed educatori italiani, che oggi ha organizzato un convegno dedicato, alla Camera, su iniziativa della deputata Annarita Patriarca.

Ecco cosa prevedono i principali articoli del testo.

Chi è il pedagogista? E chi è l'educatore?

La definizione del pedagogista è contenuta nell'articolo 1: “E' lo specialista dei processi educativi che opera con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale”. Riguardo agli ambiti di lavoro, “il pedagogista può svolgere presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi a valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza. Svolge attività didattica di ricerca e sperimentazione. Il pedagogista svolge, altresì, attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale”.

Per esercitare la professione di pedagogista, si legge nell'articolo 2, è necessario avere conseguito uno dei titoli di studio previsti e dettagliati nel testo, nonché l'iscrizione all'albo professionale e l'abilitazione mediante esame di Stato”.

Riguardo invece l'educatore professionale socio-pedagogico (questa la denominazione completa di questa figura), l'articolo 3 lo definisce “un professionista operativo che svolge funzioni progettuali e consulenziali con propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica”. Per quanto riguarda gli ambiti di lavoro, l'educatore “opera nei servizi socio-educativi e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi, valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e le singole persone a perseguire l'obiettivo della crescita integrale e dell'inserimento o del reinserimento sociale definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali in rete con altre agenzie educative”.

Per esercitare la professione di educatore socio-professionale, “è necessario avere conseguito la laurea in scienze dell'educazione e della formazione classe L19, nonché il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi di cui dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. È altresì necessario aver conseguito l'abilitazione mediante esame di Stato ed essere iscritto nell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici, di cui all'articolo 5, comma 2”.

Gli albi e l'Ordine

L'articolo 5 è quello che istituisce da un lato l'albo professionale dei pedagogisti, dall'altro quello degli educatori professionali socio-pedagogici. Nell'articolo 6, si legge che “gli iscritti agli albi costituiscono l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato a livello regionale”. Tra le funzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, c'è quella di predispone e aggiornare il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti negli albi, e sottoporlo all'approvazione degli stessi tramite referendum. L'Ordine inoltre “cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale”.

Esame di Stato e disposizioni transitorie

L'articolo 9 è dedicato alla “equipollenza dei titoli” e fornisce dettagli sull'esame di Stato, al quale “possono partecipare anche i soggetti in possesso di titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie riconosciute, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i citati soggetti non hanno richiesto l'equipollenza con i titoli di studio di cui all'articolo 2, rilasciati da università italiane. All'esame di Stato di cui all'articolo 4 possono partecipare anche i soggetti in possesso del titolo di educatore socio-pedagogico conseguito presso istituzioni riconosciute, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i citati soggetti non hanno richiesto l'equipollenza con la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane”.

L'articolo 11 contiene le “Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all'albo”, sia relativamente all'albo dei pedagogisti, sia per quanto riguarda l'albo degli educatori professionali.

Chiara Ludovisi

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Fonte: Redattore sociale (www.redattoresociale.it)