Inclusione scolastica, per il Consiglio di Stato esiste un vincolo di bilancio

Sentenza relativa al caso di uno studente con disabilità al quale il Comune non aveva garantito tutte le ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione previste nel PEI. Il ricorso dei genitori è stato respinto. La preoccupazione della Fish: "Grave passo indietro nella tutela dei diritti fondamentali"

Inclusione scolastica, per il Consiglio di Stato esiste un vincolo di bilancio

Per la Fish è un duro colpo per gli studenti con disabilità, una decisione che rischia di minare i diritti costituzionalmente garantiti e rappresenta un grave passo indietro nella tutela dei diritti fondamentali.

A far parlare di sé è una sentenza del Consiglio di Stato, la n. 1798/2024, che ha stabilito, nel caso concreto riguardante l'inclusione scolastica di uno studente con disabilità la cui famiglia aveva lamentato la riduzione da parte del Comune di residenza delle ore di assistenza garantite effettivamente rispetto a quelle previste dal PEI, che il Comune deve certamente garantire l'assistenza, ma solo nei limiti delle risorse disponibili. Un vincolo di bilancio che preoccupa fortemente le organizzazioni che sostengono la preminenza del diritto all'inclusione rispetto alle esigenze di bilancio.

Il caso concreto e la sentenza del giudice amministrativo

La controversia nasce dalla riduzione delle ore di assistenza scolastica assegnate ad uno studente con disabilità, nell'anno 2022/23, rispetto a quelle previste nel PEI e richieste dalla scuola. Il Comune è stato chiamato in giudizio dai genitori dello studente, che sostenevano la natura vincolante del PEI e il fatto che le esigenze di bilancio non potessero essere opposte al diritto all'inclusione. Il TAR ha però dato ragione al Comune, e ora anche il Consiglio di Stato, respingendo l'appello, hanno confermato l'impostazione del giudice amministrativo di primo grado.

La figura dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione (ASACOM)

Da quanto si evince, il Consiglio di Stato ha affermato nella sentenza che il PEI ha valore di proposta e non di vincolo per ciò che riguarda le ore relative all'assistente all'autonomia e alla comunicazione, una figura professionale altamente qualificata che si occupa di supportare gli individui con disabilità nell’apprendimento delle abilità necessarie per raggiungere l’autonomia nella vita quotidiana e nella comunicazione. Si tratta, attenzione, di una figura diversa dall'insegnante di sostegno. La gestione del servizio di assistenza agli alunni con disabilità è di competenza degli Enti Locali, ovvero la Città Metropolitana e i Comuni: il Piano educativo individualizzato (PEI) prevede un numero di ore di assistenza scolastica personalizzato, in base alle effettive esigenze dell’alunno con disabilità. La richiesta di assistenza viene presentata dalla scuola e dalla famiglia all’Ente locale, che ha l’obbligo, in conformità con la Legge 104/92, di fornire un assistente specializzato.

La sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato segnala nella sentenza che il legislatore, pur riconoscendo l’importanza del PEI, ha attribuito agli enti locali la competenza di assegnare le risorse per l’assistenza scolastica “nei limiti delle risorse disponibili” (art. 3, co. 5, d.lgs. 66/2017). Nella sentenza inoltre, che richiama il concetto di "accomodamento ragionevole" sancito dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, si afferma anche che gli Stati, pur dovendo garantire il diritto all'inclusione, non sono tenuti a sostenere oneri eccessivi o sproporzionati. Di fatto, viene negato che ci sia un diritto assoluto. La sentenza, infine, in relazione al caso concreto, evidenzia come - a quanto risulta dalla verifica finale del PEI - la riduzione delle ore di assistenza non ha compromesso il raggiungimento degli obiettivi educativi dello studente. Il suo percorso scolastico, insomma, non è stato pregiudicato.

In definitiva, quindi, il Consiglio di Stato riconosce l'importanza del diritto all'inclusione scolastica, ma nel caso specifico e relativo agli assistenti all'autonomia e alla comunicazione ribadisce la necessità di conpemperare quel diritto con i limiti di bilancio degli enti locali.

Fish: un duro colpo ai diritti degli studenti con disabilità

Per FISH la sentenza del Consiglio di Stato è un "duro colpo per i diritti degli studenti con disabilità, una decisione che rischia di minare i diritti costituzionalmente garantiti e rappresenta un grave passo indietro nella tutela dei diritti fondamentali". Lo fa, sostiene l'organizzazione, "in primis negando il diritto all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione, che nella sentenza è declassato ad un semplice interesse legittimo, subordinato alle disponibilità di bilancio degli enti locali. Questo contrasta apertamente con la giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale, tra cui la sentenza n. 275/16".

La Fish critica il fatto che il Consiglio di Stato affermi che le richieste del PEI (Piano Educativo Individualizzato) possono essere disattese dai dirigenti scolastici e dagli uffici scolastici regionali, in contrasto con la sentenza dello stesso CdS n. 2023/17, che riconosceva l'autorità esclusiva del GLO nella determinazione del PEI. Ed ancora, viene sottolineata da parte della Federazione una visione distorta del concetto di "accomodamento ragionevole" previsto dall'art. 3, comma 2 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, in quanto la sentenza sostiene che qualsiasi intervento volto a garantire il diritto all'autonomia e alla comunicazione rappresenti un onere finanziario spropositato.

"Di fronte a queste gravi incongruenze e al palese conflitto con la precedente giurisprudenza della Corte Costituzionale e dello stesso CdS, - afferma il presidente Vincenzo Falabella - Fish auspica con forza che venga convocata al più presto un'adunanza generale del Consiglio di Stato affinché sia adottato un orientamento coerente e rispettoso dei diritti degli studenti e studentesse con disabilità, ristabilendo la piena tutela di diritti che non possono e non devono essere soggetti a interpretazioni riduttive o condizionamenti di natura economica. Questo pronunciamento fa arretrare in termini culturali il nostro Paese". 

Copyright Difesa del popolo (Tutti i diritti riservati)
Fonte: Redattore sociale (www.redattoresociale.it)